Al Sig.
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari
I sottoscritti cittadini
premesso:
che la vicenda cosiddetta "FIBRONIT" si trascina da oltre un decennio nonostante la devastante presenza nell'area della ormai ex FIBRONIT;
che formalmente la pericolosità della situazione di fatto è stata individuata dal Nucleo Operativo per la Tutela dell'Ambiente (N.O.T.A.) della Provincia di Bari, a far data dal febbraio 1995;
che a tutt'oggi l'area FIBRONIT è assoggettata alla presenza di 170 tonnellate di manufatti in cemento-amianto, oltre a decine di migliaia di metri cubi di suolo e sottosuolo contenente amianto;
che la situazione di precarietà e instabilità degli immobili che insistono sul sito rappresenta un pericolo imminente, grave e irreparabile, per la popolazione della città di Bari e forse anche per alcune zone della Provincia, nel caso in cui si verificassero crolli tutt'altro che improbabili
che ciò nonostante non è mai stata effettuata la messa in sicurezza di emergenza del sito ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.22/97 e D.M. 471/99.
che il 04/05/2001 con lettera prot. 5397/gab il Sindaco di Bari scrive alla Finanziaria Fibronit: "….si precisa, ove ancora necessario, che l'ordinanza non è finalizzata alla messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.22/97 e D.M. 471/99 bensì alla eliminazione dei pericoli rilevati per la salute pubblica e la pubblica incolumità….."
che l'articolo 8, punto 4, D.M. 471/99, così testualmente recita: "Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda o non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 9,10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ";
che l'Ordinanza Ministeriale di commissariamento n.3077 del 4 agosto 2000 ha ribadito le competenze degli enti locali (Comuni) in materia di interventi in via sostitutiva per la messa in sicurezza d'emergenza
dei siti inquinati anche qualora questi ultimi siano di interesse nazionale come nella fattispecie in questione, prevedendosi, l'intervento del Commissario delegato (Presidente della Regione) solo in caso di inadempienza dei privati e degli enti locali.
Rilevato:
che l'art. 328 c.p. così testualmente recita: " Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito …."
Considerato:
che comunque si vogliano considerare i fatti esposti, appare di tutta evidenza che vi è stata una oggettiva omissione, quand'anche la si consideri in riferimento al ritardo nella messa in sicurezza di emergenza del sito FIBRONIT
CHIEDONO
che Ella nella Sua obbligatoria funzione accerti se i fatti predetti integrino ipotesi di reato con ogni conseguenza di legge, con richiesta di formale conoscenza di eventuale provvedimento di archiviazione.