Fibronit: le inadempienze per la messa in sicurezza
l'unica Ordinanza Sindacale emessa espressamente per la "messa in sicurezza" del sito "Fibronit" di Bari è quella del 22 maggio 1997. Tale però non può essere considerata perché limitata ad interventi parziali anche alla luce delle considerazioni emerse durante le Conferenze di Servizi tenutesi presso il Ministero dell'Ambiente nel corso del 2002 e 2003;
seppure limitata nei suoi contenuti, la Ordinanza Sindacale del 22 maggio 1997 non è mai stata completamente adempiuta da parte del soggetto privato responsabile. Infatti, le operazioni condotte nel corso del 1998 si sono limitate alla copertura delle aree a cielo aperto con uno strato di pietrisco (c.d. "stabilizzato"), già in precedenza ritenuta opera provvisoria in previsione di una opera di copertura definitiva mai realizzata;
l'Ordinanza Sindacale del 22 maggio 1997 prevedeva l'asporto e smaltimento delle tettoie in cemento amianto limitatamente alle aree a pericolo di crollo. Tale limitazione è stata reiterata anche nell'ultima ordinanza sindacale del 26 ottobre 2002. Pertanto gli interventi sono stati limitati all'aspetto "statico" seguendo di volta in volta i crolli e i cedimenti sopravvenienti che inevitabilmente producono dispersione di polveri ed evitando così un intervento che fosse preventivo nonché definitivo ed integrale;
l'Ordinanza Sindacale del 6 novembre 1997, ai fini dell'intervento sostitutivo, non risulta essere stata mai, almeno formalmente, revocata e tuttavia non è stata mai eseguita nonostante le ulteriori inadempienze del privato accertate nel corso degli anni;
l'ulteriore Delibera di G.C. 398 del 5 aprile 2001, per l'intervento sostitutivo al privato, che prevedeva per la prima volta l'asporto di "tutte" le tettoie, non è stata mai eseguita pur non essendo stata mai formalmente revocata così come per la precedente Ordinanza Sindacale del 6 novembre 1997;
conseguentemente a quanto sopra rilevato, a tutt'oggi, nessuno dei soggetti obbligati (soggetto proprietario responsabile, Comune, Regione), ha predisposto un piano per la messa in sicurezza, e tanto meno d'emergenza ai sensi del D.M.471/99, nonostante la pericolosità del sito evidenziata fin dal 1995 e soprattutto nel corso del 1997 a seguito della pubblicizzazione delle perizie disposte dalla magistratura e da ultimo ribadito con l' inserimento del sito Fibronit tra i siti inquinati di interesse nazionale;
la persistente limitazione dell'intervento dell'Amministrazione comunale agli aspetti genericamente "sanitari" relativi alla sola staticità e sicurezza delle strutture, così come si evince dal contenuto dell'ultima Ordinanza Sindacale del 28.11.2002, è immotivatamente limitativa e comunque non conforme alle competenze comunali previste dalla normativa in materia, atteso che la stessa Ordinanza ministeriale di commissariamento n.3077 del 4 agosto 2000 non solo non ha escluso ma ha anzi ribadito le competenze degli enti locali (Comuni) in materia di interventi in via sostitutiva per la messa in sicurezza d'emergenza dei siti inquinati anche qualora questi ultimi siano di interesse nazionale come nella fattispecie in questione, prevedendosi, infatti, l'intervento del Commissario delegato-Presidente della Regione solo in caso di inadempienza dei privati e degli enti locali;
nonostante quanto emerso già dalla prima Conferenza di Servizi del 28 novembre 2002, la ultima Ordinanza Sindacale del 26 ottobre 2002 non è stata integrata o, comunque, non è stato emanato alcun atto che la integrasse con le prescrizioni emerse nella stessa Conferenza di Servizi ed, in particolare, relativamente alla necessità di rimuovere tutte le tettoie e di impermeabilizzazione del suolo;
il soggetto privato inadempiente non è stato ancora formalmente sostituito ai fini della messa in sicurezza d'emergenza, atteso che la Delibera di G.C. n.112 del 10.02.2003 ha autorizzato la spesa per gli interventi in danno previsti dalla Ordinanza Sindacale del 28 ottobre 2003 la quale ultima, come sopra evidenziato, non è da considerarsi come messa in sicurezza d'emergenza come peraltro dichiaratamente ammesso dalla stessa Amministrazione comunale nella stessa Delibera di G.C. del 10.02.2003 e come emerso nelle Conferenze di Servizio;
pur preso atto dell'inadempienza del soggetto privato responsabile all'obbligo della progettazione della messa in sicurezza d'emergenza, così come rilevato anche in sede di Conferenze di Servizi, non si è proceduto alla sua sostituzione atteso che è stato accettato il principio che lo stesso soggetto privato debba predisporre ed attuare il piano di caratterizzazione del sito mentre a tale proposito è da osservarsi che, in caso di inadempienza, la normativa prevede l'intervento sostitutivo fin dalla caratterizzazione non potendosi prevedere interventi sostitutivi "parziali" ;
già la prima caratterizzazione effettuata dai periti della magistratura è stata sufficiente per la inclusione del sito Fibronit di Bari tra quelli di interesse nazionale e pertanto l'esigenza primaria continua ad essere la messa in sicurezza del sito non potendosi consentire, per tale imprescindibile opera attesa oramai da anni, ulteriori proroghe o condizionamenti ad ulteriori caratterizzazioni del sito.