TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica, denominazione, sede e durata

È costituita un’associazione senza fini di lucro, denominata: “TERRE DEL MEDITERRANEO – Istituto per la ricerca e la documentazione per l’ambiente”, con sede in Bari.
La durata dell’Associazione viene fissata fino al 31 dicembre 2100.
Finalità, obiettivi, azioni e strumenti dell’Associazione vengono enunciati nei successivi articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

La finalità sociale di TERRE DEL MEDITERRANEO è operare attraverso attività e servizi di formazione, ricerca e documentazione per la diffusione di modelli di sviluppo socio-economico coerenti con i valori della sostenibilità ambientale.
TERRE DEL MEDITERRANEO si propone, in particolare, di colmare il divario oggi esistente tra progettualità che abbiano come obiettivo lo sviluppo sostenibile e la sua concreta attuazione, da parte delle differenti categorie sociali.
Tra gli scopi sociali di TERRE DEL MEDITERRANEO rientrano:

         1 – La conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico – culturale, archeologico, artistico e demoetnoantropologico;

         2 – L’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione delle comunità locali e degli enti pubblici e privati sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;

         3 – La promozione di comportamenti responsabili e compatibili con le esigenze dell’ambiente, la diffusione di stili di vita e la crescita di professionalità attente al territorio e alle sue dinamiche;

         4 – La promozione di iniziative miranti alla crescita delle conoscenze e della partecipazione dei cittadini;

         5 – La promozione della conoscenza delle tradizioni del Mediterraneo, stimolando l’integrazione delle  differenti culture nel rispetto delle singole identità;

         6 – La promozione delle pari opportunità tra le persone, attraverso il superamento di ogni forma di esclusione sociale dovuta a motivi di ordine economico, culturale, politico, religioso, etnico, a differenze di sesso o alla presenza di handicap psicofisici;

         7 – La promozione della cultura della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e di iniziative volte a combattere ogni forma di razzismo e discriminazione.

Art. 3 - Azioni e strumenti

Per il conseguimento degli scopi sociali TERRE DEL MEDITERRANEO si avvale delle seguenti azioni e strumenti:

         1 – Elaborazione e realizzazione di progetti, consulenze e ricerche in materia di analisi, pianificazione, recupero, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico – culturale, archeologico, artistico e demoetnoantropologico, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti, pubblici e privati, purché non in contrasto con gli scopi sociali;

         2 – Organizzazione di attività di turismo sostenibile, in Italia e all’estero;

         3 – Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti, corsi, studi, attività di ricerca nel campo della formazione, informazione, educazione e dell’aggiornamento, culturale e professionale, delle comunità locali, nella direzione di uno sviluppo durevole e sostenibile;

         4 – Organizzazione e promozione di itinerari, laboratori, corsi e incontri, metodologici e didattici, attinenti agli scopi sociali, per insegnanti ed alunni, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri gruppi, associazioni, scuole, enti ed altre istituzioni, sia pubbliche che private;

         5 – Progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione, in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti pubblici e privati, di seminari, assemblee, incontri, borse di studio, premi, dibattiti, conferenze, convegni, corsi, anche all’estero, attinenti agli scopi sociali;

         6 – Elaborazione, acquisizione, produzione, distribuzione e diffusione, attraverso i mezzi di divulgazione più opportuni, di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, divulgativo, quali pubblicazioni, poster, cartografie, materiale multimediale, anche per conto terzi, siano essi individui, associazioni o enti, purché questi non siano in contrasto con gli scopi sociali;

         7 – Organizzazione di campi scuola e lavoro, cantieri didattici, laboratori sul campo, per il recupero, la valorizzazione e la fruizione di emergenze ambientali e storico – culturali in ambito urbano ed extraurbano;

         8 – Coordinamento, progettazione, organizzazione e gestione di specifici programmi e strutture aventi attinenza con gli scopi sociali, con particolare riferimento a centri di informazione e di interpretazione, centri visita, centri di educazione ambientale, ecc.;

         9 – Realizzazione in Italia e all’estero di scambi culturali su tematiche inerenti lo scopo sociale;

        10 – Promozione e vendita di prodotti agricoli biologici e manufatti artigianali, ecologici, equi e solidali.

 

TITOLO II - SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 4 - Soci

Possono essere soci di TERRE DEL MEDITERRANEO sia le persone fisiche, che le persone o i soggetti giuridici, pubblici e privati, compresi Enti, Organi, Istituzioni, sia, imprese, associazioni, Aziende, ecc., che vogliono partecipare e contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Con la richiesta di adesione il socio accetta finalità, obiettivi, strumenti e azioni dell’Associazione.
L’ammissione dei nuovi soci, su richiesta scritta dell’interessato, viene esaminata dal Consiglio Direttivo.
Per ciascun anno solare i soci versano un contributo o quota d’iscrizione stabilito dal Consiglio, in misura fissa, indipendentemente dal periodo in cui si iscrivono, e non rimborsabile in caso di cessazione anticipata. In caso di iscrizione nell’ultimo trimestre dell’anno solare il socio ha diritto gratuitamente al rilascio della tessera anche per l’anno successivo.
Tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso, hanno diritto di voto nell’Assemblea di cui al successivo art. 6.
Le persone e i soggetti giuridici possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto tramite il legale rappresentante o un suo delegato munito di delega scritta.
Tra le persone fisiche, tutti i soci aventi diritto di voto, fondatori o con almeno tre anni di anzianità, possono essere eletti o nominati alle cariche sociali, salva la possibilità di nomina o elezione anche di altri soci sprovvisti dei suddetti requisiti, ma con particolari meriti riconosciuti dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7.
I soci hanno libero accesso alla sede sociale e possono partecipare a tutte le manifestazioni, iniziative, attività, seminari di studio, aggiornamento e formazione, incontri, convegni e conferenze organizzati dall’Associazione, nonché alle iniziative e attività che dovesse svolgere per conto di altri Enti pubblici e privati, Istituzioni, Imprese, Aziende, ecc., con le modalità previste, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio interviene per:

  1. recesso;
  2. esclusione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
  3. morosità nel pagamento del contributo associativo annuale.

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, così come in caso di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario-Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori (facoltativo);
  • il Comitato Tecnico-Scientifico (facoltativo).

Art. 6 - Assemblea dei Soci

All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare e intervenire tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Ha il potere e la funzione di deliberare e sindacare in merito a tutte le questioni e vicende relative all’Associazione ed alla sua gestione.
È convocata dal Presidente mediante affissione del relativo avviso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima, con indicazione sia della prima, che della seconda convocazione a distanza di almeno un’ora.
È presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti, assistito da un segretario, eletto, in apertura, fra i soci presenti, che cura la redazione del verbale, sul quale devono essere indicate le presenze e trascritte le deliberazioni adottate. In chiusura, il verbale viene letto ai presenti e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due fra gli altri soci presenti.
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto nei successivi articoli 16 e 17.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano o, su richiesta di almeno un decimo dei soci presenti, a scrutinio segreto.
L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno solare precedente e di quello preventivo relativo all’anno solare in corso. Approva, inoltre, le linee generali del programma di iniziative e attività per l’anno sociale, che inizia normalmente il primo settembre dell’anno in corso e termina il 31 agosto dell’anno successivo. In caso di scadenza del mandato, elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
Nelle votazioni per l’elezione del Consiglio ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere.
Contestualmente all’elezione del Consiglio, se ritenuto opportuno e necessario, l’Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 11.
In via straordinaria l’Assemblea è convocata, su iniziativa del Presidente, o, entro dieci giorni, dalla richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di un revisore o di un quinto dei soci regolarmente iscritti. 

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea fra i Soci in possesso dei requisiti di cui al quinto comma dell’art. 4, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o almeno due dei suoi componenti lo ritengano opportuno o necessario.
È convocato dal Presidente o dai richiedenti senza particolari formalità, anche per telefono, via sms o mediante un messaggio di posta elettronica da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima.
È regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio provvede a:

  1. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. coadiuvare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere nella regolare gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
  3. elaborare il programma delle iniziative e attività per l’anno sociale, che inizia normalmente il 1° settembre dell’anno in corso e termina il 31 agosto dell’anno successivo, sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea;
  4. predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sulle iniziative e attività svolte;
  5. esaminare e controllare il bilancio generale, preventivo e consuntivo, predisposto annualmente dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché i bilanci, preventivi e consuntivi per singole attività o iniziative, predisposti dal relativo responsabile individuato dallo stesso Consiglio;
  6. stabilire l’importo dei contributi associativi annuali in relazione alle iniziative e attività programmate;
  7. elaborare progetti e proposte per l’impiego di eventuali residui attivi risultanti dal bilancio consuntivo;
  8. favorire ed ampliare la partecipazione dei soci alle iniziative e attività dell’Associazione;
  9. promuovere e curare i rapporti e le relazioni con Enti, Aziende, Organi e/o Istituzioni, sia pubbliche che private;
  10. conferire specifici incarichi, di natura professionale e non, ai suoi componenti o altri soci o anche esperti, consulenti o collaboratori esterni, disciplinandone l’eventuale compenso;
  11. esaminare l’ammissione dei nuovi soci e deliberare la sospensione temporanea o l’esclusione dei soci già iscritti;
  12. deliberare in merito alla stipulazione di ogni contratto, accordo, patto e/o convenzione di cui sia parte l’Associazione, anche con Enti, Aziende, Organi e/o Istituzioni, sia pubbliche che private, ed, in particolare, in merito all’acquisto, vendita, permuta, locazione, comodato di beni immobili, mobili registrati e mobili; alla stipulazione di mutui o concessione di fideiussioni, pegni e ipoteche sui beni sociali;
  13. formulare ed approvare eventuali regolamenti interni;
  14. proporre modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione definitiva dell’Assemblea;
  15. nominare il Comitato Tecnico-Scientifico (facoltativo).

Il Consiglio si scioglie anticipatamente in caso di cessazione dalla carica per dimissioni, impedimento o qualsiasi altra causa di almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti dall’Assemblea; negli altri casi, invece, provvede a nominare i sostituti, compreso il Presidente, entro trenta giorni dalla cessazione.
La redazione dei verbali sul libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto dal Presidente è curata dal Segretario, o, in caso di sua assenza, da uno dei consiglieri. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti nella prima riunione successiva all’elezione da parte dell’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale, con potere di firma, dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito.
Ha il potere e la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate sia dal Consiglio, che dall’Assemblea, eventualmente sostituendosi agli altri organi inadempienti.
Secondo le prescrizioni e le indicazioni dell’Assemblea o del Consiglio attua tutte le azioni e iniziative che ritiene più opportune o necessarie per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi sociali.
Cessa dal suo incarico per scadenza del mandato o, anticipatamente, in caso di revoca motivata da parte del Consiglio, dimissioni o grave impedimento. 

Art. 9 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato fiduciariamente dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo ed è chiamato a coadiuvarlo o sostituirlo in tutte le funzioni su delega espressa, o in caso di assenza o grave impedimento.
Cessa dall’incarico insieme al Presidente che lo ha nominato o in caso di revoca da parte del Presidente, dimissioni o grave impedimento. 

Art. 10 - Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla sua elezione da parte dell’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Ha il compito di coadiuvare il Presidente e curare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e, in particolare, di:

  1. predisporre il rendiconto annuale, da sottoporre all’esame e al controllo del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  2. predisporre il bilancio preventivo per l’anno in corso secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, da sottoporre all’esame e al controllo dello stesso Consiglio e alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  3. ricevere le richieste di adesione all’Associazione e i relativi contributi associativi;
  4. detenere, gestire e amministrare i fondi dell’Associazione ed effettuare i pagamenti secondo le prescrizioni e gli indirizzi del Presidente, del Consiglio e dell’Assemblea. 

Art. 11 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo dell’Associazione, composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci, qualora ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.
Resta in carica per quattro anni ed elegge al suo interno il Presidente del Collegio.
Ha il compito specifico di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili, oltre a vigilare sull’intera gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e sul rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.
In caso di accertate irregolarità, ne informa prontamente il Consiglio Direttivo o, se ritenuto opportuno, l’Assemblea dei Soci, appositamente convocata, affinché siano adottati i provvedimenti necessari.
I revisori possono assistere e partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere nominato dal Consiglio Direttivo, anche a tempo determinato o per specifici progetti, iniziative o attività, qualora ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.
È composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, designati fra tecnici ed esperti nei diversi campi di azione ed intervento dell’Associazione.
In caso di costituzione, il Comitato è diretto e coordinato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice-Presidente.
Il Comitato può svolgere attività di consulenza ed assistenza nella programmazione anche di singole iniziative e attività sociali espressamente individuate dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III - PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell’Associazione;
  2. contributi, finanziamenti, donazioni, elargizioni e/o lasciti di qualsiasi natura in favore dell’Associazione;
  3. il fondo di riserva costituito mediante l’accantonamento ogni anno di una quota pari al 10% (dieci per cento) delle entrate derivanti dal tesseramento, fino al raggiungimento di un importo complessivo del medesimo fondo di €. 1.000,00 (Euro Mille/00).

È detenuto, custodito, gestito e amministrato dal Presidente e dal Tesoriere, secondo le prescrizioni e indicazioni dell’Assemblea e del Consiglio, ed è indivisibile tra i soci anche in caso di scioglimento dell’Associazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare ed i bilanci vengono redatti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, mentre l’anno sociale ed il relativo programma di iniziative e attività inizia normalmente dal 1° settembre dell’anno in corso e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 

Art. 14 - Risorse e fonti di finanziamento

Tra le risorse e fonti di finanziamento dell’Associazione sono compresi:

  1. i contributi associativi ordinari versati annualmente dai soci in sede di tesseramento;
  2. i contributi straordinari versati dai soci, altre associazioni, imprese, Enti, Aziende, Organi e/o Istituzioni, sia pubbliche che private i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell’Associazione;
  3. le entrate derivanti da cessioni di beni, organizzazione di eventi o attività, prestazione di servizi in conformità con gli scopi sociali dell’Associazione;
  4. le entrate derivanti da finanziamenti erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali minori o altri Enti pubblici e privati;
  5. le entrate derivanti dalla gestione economica del patrimonio sociale.

Art. 15 - Proprietà immateriali

L’Associazione è proprietaria del nome “TERRE DEL MEDITERRANEO – Istituto per la ricerca e la documentazione per l’ambiente”, che la contraddistingue, nonché del simbolo costituito da una foglia di roverella inframmezzata allo stesso nome, come riprodotto in calce al presente Statuto.
Su Internet esiste un dominio regolarmente registrato a nome dell’Associazione con il seguente indirizzo web: www.terredelmediterraneo.org.
Restano di proprietà esclusiva dell’Associazione tutte le proposte, creazioni, opere, progetti ed elaborati prodotti nel corso di iniziative, attività, corsi e laboratori di cui l’Associazione abbia promosso e curato l’organizzazione, lo svolgimento e il coordinamento. All’Associazione spettano il diritto esclusivo di riprodurli, pubblicarli ed utilizzarli economicamente in ogni forma e modo, senza scopo di lucro e nel rispetto delle sue finalità istituzionali, con espressa rinuncia, contestualmente all’atto di adesione, da parte di tutti i partecipanti ad ogni diritto o pretesa individuale in tal senso. In ogni caso di riproduzione, pubblicazione e utilizzazione, l’Associazione si impegna a menzionare i nomi degli autori, garantendo il loro diritto alla paternità delle opere.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E DI CHIUSURA 

Art. 16 - Modifiche statutarie e regolamenti interni

La modifica del presente Statuto può essere proposta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto e viene approvata dall’Assemblea appositamente convocata, in via straordinaria o anche ordinaria, purché compaia fra gli argomenti all’ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.
Qualora, dopo due successive convocazioni a distanza di almeno dieci giorni, non si presenti in Assemblea la metà più uno dei soci, nella seconda riunione la modifica può essere approvata a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole del Consiglio Direttivo all’unanimità. 

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione in favore di altre associazioni o istituzioni con analoghe finalità del patrimonio residuo, detratte tutte le passività, può essere proposto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto e viene deliberato dall’Assemblea con le stesse formalità e maggioranze di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 16.

Art. 18 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla disciplina contenuta nelle norme del Codice Civile italiano e delle altre fonti di diritto comunitario e nazionale in materia di associazioni non riconosciute senza fini di lucro.

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